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Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE ANDE TRIESTE

FINALITA’

 

Art. 1 – E’ costituita una associazione, senza fini di lucro, denominata Associazione ANDE Trieste.

L’associazione intende promuovere l’attività delle cittadine italiane che desiderano acquisire e far acquisire maggior coscienza politica, in quanto consapevoli delle responsabilità inerenti al diritto di voto e all’influenza che attraverso di esso si può esercitare sia per lo sviluppo della società che per la tutela delle libertà democratiche, premessa di ogni progresso civile.

Art. 2 – L’Associazione promuove ed incoraggia ogni iniziativa, relativa all’attività istituzionale, atta a facilitare la formazione e la partecipazione politica della donna ed a combattere l’indifferenza e l’assenteismo nell’elettorato.

Art. 3 – L’Associazione si batte per assicurare ai cittadini italiani ed alle cittadine italiane ordine democratico e progresso sociale nella libertà individuale, mete non raggiungibili nelle società rette da regimi totalitari o autoritari di qualsiasi specie.

Art. 4 – L’Associazione crede in una Europa unita forte nei suoi rapporti internazionali e protagonista nel processo di globalizzazione mondiale, ed opera per la sua realizzazione ed il suo consolidamento.

Art. 5 – L’Associazione non legata ad alcun partito, promuove e favorisce la collaborazione fra quelle forze o tendenze politiche che condividono i postulati di cui agli articoli 3 e 4. Potrà a tal fine aderire ad altre associazioni od organismi che condividano le medesime finalità.

Art. 6L’Associazione affermando la priorità dei valori etici nella politica, promuove ed affianca, anche attraverso l’istituzione di centri sociali sperimentali, le iniziative dirette allo sviluppo ed al progresso della società secondo i principi della Costituzione garante della libertà e della dignità della persona umana, e dedica particolare impegno ai problemi della famiglia.

Art. 7 – L’Associazione, nelle manifestazioni da essa organizzate e relative alle attività istituzionali, riconosce a tutti i presenti ampia libertà di parola e di discussione.

 

SEDE

 

Art. 8 – La sede legale dell’Associazione è posta in Trieste – Via S. Giovanni Bosco 5.

 

SOCI

 

Art. 9 – Possono associarsi le donne, che perseguono e condividono le finalità e gli scopi dell’Associazione.

Le iscrizioni sono subordinate alla presentazione di due socie effettive ed all’approvazione del Consiglio Direttivo.

L’iscrizione comporta l’accettazione del presente Statuto e del Regolamento.

L’iscrizione decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accettata dal Consiglio Direttivo ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno e dell’eventuale quota di iscrizione stabilita dal Regolamento.

Art. 10 – Le socie che siano investite di cariche politiche (partitiche o di formazioni analoghe) non possono esser elette a cariche direttive nell’Associazione e, se elette, sono sospese dalla carica.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo accetta le dimissioni delle socie, propone l’esclusione di alcune di esse per gravi e giustificati motivi (comportamenti contrari allo Statuto ed ai Regolamenti approvati).

Art. 12 – La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità o radiazione. E’ esclusa ogni partecipazione alla vita associativa a tempo determinato. Ogni eventuale prestazione resa dalla socia in ambito associativo è resa a titolo di volontariato ed è pertanto esclusa qualsiasi forma di remunerazione.

Art. 13 – Tutte le socie hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, del bilancio, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, da esercitarsi secondo le modalità previste dagli articoli successivi.

Art. 14 – La quota associativa non è rivalutabile né trasmissibile.

Art. 15 – La qualità di socia si perde:

  1. per dimissioni, le quali non esonerano dagli obblighi associativi;
  2. per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  3. per esclusione deliberata dall’Assemblea su segnalazione e proposta motivata del Consiglio Direttivo, nei casi di violazione delle norme statutarie o regolamentari dell’Associazione, o per compimento di atti contrari allo spirito dell’Associazione o pregiudizievoli alla stessa;
  4. d) per mancato versamento della quota associativa entro trenta giorni dalla scadenza stabilita.

 

Art. 16 – Tutte le socie che lasciano l’Associazione per recesso volontario, per espulsione o altre cause, non hanno diritto alla restituzione di eventuali quote associative o altre somme o beni ad alcun titolo, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

ORGANI

 

Art. 17 – Sono organi dell’Associazione:

l’Assemblea delle socie;

il Consiglio Direttivo;

la Presidente del Consiglio Direttivo;

la Presidente Onoraria, se nominata;

il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.

Tutti gli incarichi sociali si intendono assunti esclusivamente a titolo gratuito.

 

L’ ASSEMBLEA

 

Art. 18 – L’Assemblea è costituita da tutte le socie in regola con i pagamenti e non soggette a provvedimenti di espulsione o esclusione.

L’Assemblea è convocata dalla Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea può essere altresì convocata in via straordinaria su richiesta della Presidente o del Consiglio Direttivo ovvero su richiesta di almeno due terzi delle socie.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (50%+1) delle socie aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza delle presenti.

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando siano presenti due terzi delle socie aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero delle socie presenti e delibera a maggioranza.

Ogni socia potrà essere portatrice di una sola delega.

Art. 19 – L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata mediante comunicazione scritta almeno otto giorni prima della data stabilita per la seduta, ovvero tramite comunicazione affissa presso la sede dell’Associazione, entro il medesimo termine.

L’avviso di convocazione dovrà contenere l’indicazione della data e dell’ora della prima e seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.

Gli argomenti all’ordine del giorno dell’Assemblea sono stabiliti dalla Presidente e dal Consiglio Direttivo. Altri argomenti possono essere posti all’ordine del giorno se proposti da almeno un terzo delle socie.

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell’Associazione entro otto giorni dalla data di stesura del relativo verbale.

Le eventuali modifiche del presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall’Assemblea straordinaria delle socie e solo se poste all’ordine del giorno.

Art. 20 – L’Assemblea:

  • elegge la Presidente;
  • elegge le componenti del Consiglio Direttivo;
  • elegge le proprie delegate presso altre associazioni od enti cui l’associazione aderisca;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sui programmi dell’Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
  • delibera su qualsiasi altra questione ad essa sottoposta.

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art. 21 – L’Assemblea elegge la Presidente ed il Consiglio Direttivo determinandone il numero delle componenti, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici (compresa la Presidente). Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Presidente o su richiesta di almeno una Consigliera.

Il Consiglio Direttivo è validamente convocato con la presenza di almeno due terzi delle Consigliere.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se prese a maggioranza assoluta delle intervenute. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno esposte con apposito avviso presso la sede dell’Associazione entro otto giorni dalla stesura del relativo verbale.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più Consigliere, le rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea delle socie per surrogare le mancanti con le prime non elette che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato delle Consigliere sostituite.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza delle sue componenti.

Art. 22 – Il Consiglio Direttivo:

  • redige il programma di attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea;
  • cura l’esecuzione delle attività dell’Associazione;
  • delibera e cura l’esecuzione degli atti di amministrazione;
  • predispone il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’Assemblea;
  • propone la misura delle quote sociali e degli eventuali contributi da sottoporre all’Assemblea;
  • approva le richieste di iscrizione all’Associazione;
  • adotta i provvedimenti di radiazione verso le socie qualora si dovessero rendere necessari.

 

LA PRESIDENTE

 

Art. 23 – La Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione anche in giudizio e nelle materie e negli atti che le potranno essere delegati. Sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea delle socie. Presiede il Consiglio Direttivo ed è componente di diritto dello stesso. Vigila, inoltre, sugli Organi dell’Associazione e provvede a che sia osservata la disciplina sociale. E’ responsabile degli atti compiuti in nome e per conto dell’Associazione.

La Presidente è eletta ogni tre anni dall’assemblea delle socie, è rieleggibile ma non può ricevere più di due mandati consecutivi.

 

LA PRESIDENTE ONORARIA

 

Art. 24 – La Presidente Onoraria, può essere nominata dall‘Assemblea, tra le socie, su designazione del Consiglio Direttivo, può partecipare alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, avanzando suggerimenti o proposte.

Può ricevere incarico dal Consiglio Direttivo di:

  • promuovere l’organizzazione di convegni, dibattiti ed incontri;
  • coordinare le attività di studio e di ricerca;
  • promuove la conoscenza dell’Associazione e delle sue finalità;
  • promuovere iniziative di collaborazione con istituzioni, enti, pubblici e privati ed altre associazioni, sia in Italia che all’estero.

 

LA VICE PRESIDENTE, LA SEGRETARIA E LA TESORIERA

 

Art. 25 – Il Consiglio Direttivo, su proposta della Presidente, nomina:

  • la Vice Presidente,
  • la Segretaria e la Tesoriera alle quali affidare compiti di amministrazione e di contabilità.

La Segretaria dà esecuzione alle deliberazioni della Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

La Tesoriera cura l’amministrazione dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

 

Art. 26 – I Revisori dei Conti, se nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti anche tra  non socie dall’Assemblea, con la designazione della Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea; a questo scopo ha  libero accesso in qualsiasi momento ai libri contabili dell’Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica il bilancio consuntivo annuale e la relativa documentazione da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione.

 

BILANCIO E PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 27 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote sociali, da donazioni, contributi, liberalità, elargizioni e lasciti, nonché da beni mobili o immobili.

Art. 28 – L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

– dalle quote associative;

– dai beni acquisiti in proprietà;

– dai residui annuali di gestione;

– dai versamenti volontari;

– dai contributi di Enti pubblici e privati, di soggetti societari e di persone fisiche;

– dalle entrate relative all’attività istituzionale;

– dalle raccolte pubbliche di fondi;

– dai proventi derivanti da eventuali e residuali attività commerciali, non prevalenti.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

 

Art. 29 – L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 30 – Il Consiglio Direttivo predispone annualmente, entro il mese di febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo che sottopone  all’Assemblea per l’approvazione.

L’Assemblea provvederà all’approvazione del bilancio, predisposto dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Il bilancio, con i documenti giustificativi, deve essere a disposizione delle socie, nella sede legale, almeno 10 giorni prima del termine fissato per l’Assemblea. Entro 15 giorni dall’approvazione, una copia del bilancio, corredata della relazione sulla gestione e dal verbale di approvazione dell’Assemblea, sarà esposta con apposito avviso presso la sede dell’Associazione.

Art. 31 – Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.

E’ esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale.

 

ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

Art. 32 – Eventuali corrispettivi specifici o quote supplementari potranno essere richiesti alle socie in funzione delle maggiori o diverse prestazioni effettuate dall’Associazione nei confronti delle stesse, solo in diretta attuazione degli scopi istituzionali, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.111.comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 33 – Le pubblicazioni dell’Associazione sono intese esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari e sono distribuite alle socie. Eventuali cessioni a terzi concernono esclusivamente proprie pubblicazioni cedute prevalentemente alle socie stesse, in conformità alle finalità istituzionali, ai sensi dell’art.111, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 34 – La promozione e l’avviamento delle iniziative di cui al presente Statuto saranno effettuati in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione delle socie.

Potrà essere consentita la partecipazione di terzi, senza una specifica organizzazione e verso il pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione, ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

Art. 35 – Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonché ogni altro bene pervenuto all’Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell’esercizio dell’attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.

Le stesse sono assunte a titolo di liberalità e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall’Associazione, salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell’art.108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

 

SCIOGLIMENTO

 

Art. 36 – L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta in qualunque momento e messa in liquidazione con deliberazione dell’Assemblea, che provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le attribuzioni e le remunerazioni. In caso di scioglimento sussiste l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, nel rispetto delle norme vigenti e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere chiesto da almeno i due terzi delle socie.

 

RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

 

Art. 37 – Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile che regolano le associazioni.